Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 032. La pena è della reclusione da individuo a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del https://www.studio-legale-roma.com/assistenza-detenuti-kubnacht-svizzera.html